Art. 4.

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate modificazioni agli articoli 37 e 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nel senso di prevedere, rispettivamente, che i coniugi e i conviventi che siano entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili e che, per il detenuto o internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è pari a sei minuti di effettiva conversazione per ciascun colloquio ordinario non effettuato.